Alla luce dell'accertamento di un patrimonio netto negativo per
13 milioni di euro, il Cda di Bioera "procedera' senza indugio con
le formalita' previste dall'art. 2484" del codice civile, che
disciplina le cause di scioglimento delle societa', ed invitera'
gli azionisti ad "adottare i conseguenti provvedimenti
nell'assemblea" convocata per il 31 maggio e 7 giugno 2010
(rispettivamente in 1* e 2* convocazione).
E' quanto si legge in una nota del gruppo Bioera, emessa su
richiesta della Consob. La societa' "ha dato mandato a primari
professionisti per assisterla nell'attivita' di esplorare tutte le
ipotesi per la ristrutturazione dell'indebitamento della societa' e
delle sue controllate e la prosecuzione dell'attivita' delle
medesime, inclusa la presentazione di una domanda di concordato
preventivo con ristrutturazione".
Il Cda dell'azienda precisa tuttavia che "lo stato di
liquidazione non preclude l'attuazione di un piano di
ristrutturazione (eventualmente anche mediante concordato
preventivo con ristrutturazione) che consenta a Bioera di superare
le criticita', ritornare ad una situazione di patrimonio netto
positivo e, quindi, di uscire dalla fase di liquidazione
stessa".
Nella nota, il gruppo Bioera spiega che "in attesa della
definizione del piano di ristrutturazione, la societa' rimane
esposta a criticita' relativamente ai fabbisogni complessivamente
attesi nell'arco dei dodici mesi successivi al 31 dicembre 2009,
tenendo anche in particolare considerazione le scadenze
dell'indebitamento finanziario connesse alle clausole dei contratti
di finanziamento e al mancato rispetto di alcuni covenants
finanziari da parte della capogruppo e agli impegni derivanti da
contratti con soggetti terzi, controparti di operazioni di
acquisizione effettuati nel passato". Gli amministratori "hanno
redatto il progetto di bilancio nel presupposto che le azioni che
saranno intraprese nel prossimo futuro avranno efficacia risolutiva
sulle incertezze fin qui esposte sulla capacita' della societa' e
del gruppo di continuare ad operare sul presupposto della
continuita' aziendale". com/ren